Bilanci di gestione
Lo Statuto
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione, senza scopo di lucro “SMAiSOLI Onlus” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) tra genitori o altri familiari di bambini affetti da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e adulti affetti dalla medesima patologia e persone che condividono le finalità dell’Associazione.
L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «ONLUS».
L’Associazione ha sede in Serre (SA), alla via Nazionale I Traversa n.2.
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell’ambito del Comune di Serre (SA) non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
Articolo 2 – Scopi e ambiti di attività
L’Associazione non ha alcuna indirizzo politico e religioso, non ha scopo di lucro e opera con esclusiva finalità di solidarietà sociale, nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, con divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, o che non siano ad esse direttamente connesse, e si propone quanto segue:
1) fornire un sostegno, anche economico, alle famiglie con familiare affetti da SMA che versano in una situazione di difficoltà economia/sociale. Al solo titolo esemplificativo ma non esaustivo l’Associazione potrà: contribuire ad alleggerire i costi relativi ai ricoveri programmati e ai ricoveri di emergenza per le famiglie con familiari affetti da SMA; mettere a disposizione delle suddette famiglie materiale di consumo e supporto mediante psicologi, fisioterapisti, logopedisti, rianimatori per trattamenti e visite anche domiciliari, fornito da esperti volontari dell’Associazione ;
2) L’associazione intende promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, nonché, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di raccolta fondi, attraverso la cessione di beni di modico valore, con rendicontazione separata il cui ricavato sarà interamente impiegato per le attività istituzionali;
3) fornire un supporto informativo alle persone affette da SMA e alle rispettive famiglie, riguardo alle terapie e agli ausili disponibili, all’assistenza sanitaria ed economica da parte delle ASL e delle altre istituzioni pubbliche e a ogni altra circostanza utile nella convivenza quotidiana con la patologia;
4) sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con la SMA, rappresentando le esigenze delle persone affette da SMA e delle loro famiglie;
5) sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale, nazionale ed internazionale e con strutture cliniche pubbliche e private;
6) perseguire le finalità specifiche avvalendosi a titolo gratuito e volontario, della consulenza di medici specialisti in malattie degenerative neuromuscolari ed in particolare di SMA.
Articolo 3- Durata
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 4 – Soci
L’Associazione ha Soci Ordinari, Fondatori e Partecipanti.
Alla categoria dei Soci Ordinari appartengono i genitori o altri familiari di bambini affetti da SMA e gli adulti affetti dalla stessa patologia e persone che condividono le finalità dell’Associazione e la cui domanda scritta di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo. Tra i Soci Ordinari sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Alla categoria dei Soci Partecipanti appartengono le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, che accettano lo Statuto e prestano la propria opera per sostenere l’attività. Anche in questo caso la domanda scritta di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni al 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
I Soci sono tenuti a versare annualmente una quota, non rimborsabile, non inferiore a quella minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. L’iscrizione dei Soci non può avere carattere temporaneo o durata inferiore ad un anno. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.
La qualifica di Socio si perde per: 1) dimissioni; 2)recesso; 3) delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per contravvenzione alle norme che regolano il presente Statuto o per altri motivi giudicati rilevanti; 4 ) ritardato pagamento delle quote sociali per oltre un anno.
In qualsiasi momento ciascuno dei Soci può rassegnare le proprie dimissioni dall’Associazione, con comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto o rivalsa nei confronti dell’Associazione.
Articolo 6 – Organi statutari
Sono organi statutari:-l’Assemblea dei Soci-il Consiglio Direttivo-il Presidente-il Vice-Presidente
Articolo 7 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno dal Consiglio Direttivo, a mezzo posta prioritaria, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali o da un terzo del Consiglieri, specificando gli oggetti da trattare.
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione; nomina il Consiglio Direttivo; delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Consiglio Direttivo o ad essa riservati dallo Statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e all’atto costitutivo e sullo scioglimento dell’Associazione; in tutti i casi l’oggetto deve essere indicato espressamente nella convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno ¼ degli iscritti.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci intervenuti di persona o per delega. Un socio non può rappresentare più di tre soci.
Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci intervenuti di persona.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in sua assenza dal Vice Presidente, e designa un Segretario che redige il verbale della riunione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà validamente costituita anche tramite videoconferenze o con altre modalità ritenute opportune.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, nominati dall’Assemblea dei Soci al suo interno.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche ad estranei il mandato di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell’Associazione; il Consiglio nomina eventuali Rappresentanti di zona dell’Associazione. E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare e revocare cariche dirette a soci ordinari qualora ne sorgesse la necessità anche per un periodo di tempo determinato. Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell’Associazione, dando esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio delibera a maggioranza; stabilisce l’importo delle quote annuali di associazione; delibera sull’ammissione dei soci; Il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Annuale o Bilancio, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne fa richiesta 2/3 dei membri.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune.
Per la validità delle delibere, occorre la presenza anche tramite videoconferenze o nei modi ritenuti più opportuni, di almeno 2/3 dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza (nelle stesse modalità della prima convocazione) di almeno 1/3 dei componenti.
I consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, il Consiglio, sempre che resti in carica la maggioranza dei Consiglieri, coopta tra i Soci un Consigliere in sostituzione, che deve essere confermato dalla successiva Assemblea dei Soci.
Articolo 9 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente con potere di firma l’Associazione; ad esso spettano i poteri di amministrazione ordinaria. Il Presidente esegue le delibere del Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee e le presiede, promuove e dirige le attività dell’Associazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza o dietro suo specifico mandato.
Entrambi possono collaborare nella gestione del patrimonio dell’Associazione.
Articolo 10 – Gratuità delle cariche sociali e delle attività di consulenza.
Le cariche sociali sono gratuite e le attività di consulenza sono gratuite.
Articolo 11 – Patrimonio sociale
Il Patrimonio sociale è costituito da: 1) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 2) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; 3)eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
Le entrate associative sono costituite da:
1) le quote ordinarie e straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo;
2) le donazioni da parte di Soci, individui non associati ed enti ed istituzioni pubblici o privati;
3) rendite dei beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà all’Associazione a qualunque titolo; 4) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
5) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore;
In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio sarà devoluto a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della Legge 460 del 4 dicembre 1997.
Art.12- Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge. L’Associazione provvede alla tenuta di :
– Libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– Libro degli aderenti all’Associazione
Art. 13 Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013.
Entro il 31 marzo , prorogabile al 30 aprile, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea .
Entro il 30 novembre, prorogabile al 31 dicembre, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 14 – Divieto di distribuzione di utili
L’Associazione non può distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse.
Art. 15-Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 N. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste per l’Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 16- Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ ex bono ed ex equo”, senza formalità di procedura, salvo contradditorio, entro 60 gg dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 17– Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, i subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.
Lo Statuto
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione, senza scopo di lucro “SMAiSOLI Onlus” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) tra genitori o altri familiari di bambini affetti da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e adulti affetti dalla medesima patologia e persone che condividono le finalità dell’Associazione.
L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «ONLUS».
L’Associazione ha sede in Serre (SA), alla via Nazionale I Traversa n.2.
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell’ambito del Comune di Serre (SA) non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
Articolo 2 – Scopi e ambiti di attività
L’Associazione non ha alcuna indirizzo politico e religioso, non ha scopo di lucro e opera con esclusiva finalità di solidarietà sociale, nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, con divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, o che non siano ad esse direttamente connesse, e si propone quanto segue:
1) fornire un sostegno, anche economico, alle famiglie con familiare affetti da SMA che versano in una situazione di difficoltà economia/sociale. Al solo titolo esemplificativo ma non esaustivo l’Associazione potrà: contribuire ad alleggerire i costi relativi ai ricoveri programmati e ai ricoveri di emergenza per le famiglie con familiari affetti da SMA; mettere a disposizione delle suddette famiglie materiale di consumo e supporto mediante psicologi, fisioterapisti, logopedisti, rianimatori per trattamenti e visite anche domiciliari, fornito da esperti volontari dell’Associazione ;
2) L’associazione intende promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, nonché, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di raccolta fondi, attraverso la cessione di beni di modico valore, con rendicontazione separata il cui ricavato sarà interamente impiegato per le attività istituzionali;
3) fornire un supporto informativo alle persone affette da SMA e alle rispettive famiglie, riguardo alle terapie e agli ausili disponibili, all’assistenza sanitaria ed economica da parte delle ASL e delle altre istituzioni pubbliche e a ogni altra circostanza utile nella convivenza quotidiana con la patologia;
4) sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con la SMA, rappresentando le esigenze delle persone affette da SMA e delle loro famiglie;
5) sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale, nazionale ed internazionale e con strutture cliniche pubbliche e private;
6) perseguire le finalità specifiche avvalendosi a titolo gratuito e volontario, della consulenza di medici specialisti in malattie degenerative neuromuscolari ed in particolare di SMA.
Articolo 3- Durata
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 4 – Soci
L’Associazione ha Soci Ordinari, Fondatori e Partecipanti.
Alla categoria dei Soci Ordinari appartengono i genitori o altri familiari di bambini affetti da SMA e gli adulti affetti dalla stessa patologia e persone che condividono le finalità dell’Associazione e la cui domanda scritta di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo. Tra i Soci Ordinari sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Alla categoria dei Soci Partecipanti appartengono le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, che accettano lo Statuto e prestano la propria opera per sostenere l’attività. Anche in questo caso la domanda scritta di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni al 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
I Soci sono tenuti a versare annualmente una quota, non rimborsabile, non inferiore a quella minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. L’iscrizione dei Soci non può avere carattere temporaneo o durata inferiore ad un anno. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.
La qualifica di Socio si perde per: 1) dimissioni; 2)recesso; 3) delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per contravvenzione alle norme che regolano il presente Statuto o per altri motivi giudicati rilevanti; 4 ) ritardato pagamento delle quote sociali per oltre un anno.
In qualsiasi momento ciascuno dei Soci può rassegnare le proprie dimissioni dall’Associazione, con comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto o rivalsa nei confronti dell’Associazione.
Articolo 6 – Organi statutari
Sono organi statutari:-l’Assemblea dei Soci-il Consiglio Direttivo-il Presidente-il Vice-Presidente
Articolo 7 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno dal Consiglio Direttivo, a mezzo posta prioritaria, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali o da un terzo del Consiglieri, specificando gli oggetti da trattare.
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione; nomina il Consiglio Direttivo; delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Consiglio Direttivo o ad essa riservati dallo Statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e all’atto costitutivo e sullo scioglimento dell’Associazione; in tutti i casi l’oggetto deve essere indicato espressamente nella convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno ¼ degli iscritti.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci intervenuti di persona o per delega. Un socio non può rappresentare più di tre soci.
Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci intervenuti di persona.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in sua assenza dal Vice Presidente, e designa un Segretario che redige il verbale della riunione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà validamente costituita anche tramite videoconferenze o con altre modalità ritenute opportune.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, nominati dall’Assemblea dei Soci al suo interno.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche ad estranei il mandato di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell’Associazione; il Consiglio nomina eventuali Rappresentanti di zona dell’Associazione. E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare e revocare cariche dirette a soci ordinari qualora ne sorgesse la necessità anche per un periodo di tempo determinato. Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell’Associazione, dando esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio delibera a maggioranza; stabilisce l’importo delle quote annuali di associazione; delibera sull’ammissione dei soci; Il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Annuale o Bilancio, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne fa richiesta 2/3 dei membri.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune.
Per la validità delle delibere, occorre la presenza anche tramite videoconferenze o nei modi ritenuti più opportuni, di almeno 2/3 dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza (nelle stesse modalità della prima convocazione) di almeno 1/3 dei componenti.
I consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, il Consiglio, sempre che resti in carica la maggioranza dei Consiglieri, coopta tra i Soci un Consigliere in sostituzione, che deve essere confermato dalla successiva Assemblea dei Soci.
Articolo 9 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente con potere di firma l’Associazione; ad esso spettano i poteri di amministrazione ordinaria. Il Presidente esegue le delibere del Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee e le presiede, promuove e dirige le attività dell’Associazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza o dietro suo specifico mandato.
Entrambi possono collaborare nella gestione del patrimonio dell’Associazione.
Articolo 10 – Gratuità delle cariche sociali e delle attività di consulenza.
Le cariche sociali sono gratuite e le attività di consulenza sono gratuite.
Articolo 11 – Patrimonio sociale
Il Patrimonio sociale è costituito da: 1) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 2) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; 3)eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
Le entrate associative sono costituite da:
1) le quote ordinarie e straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo;
2) le donazioni da parte di Soci, individui non associati ed enti ed istituzioni pubblici o privati;
3) rendite dei beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà all’Associazione a qualunque titolo; 4) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
5) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore;
In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio sarà devoluto a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della Legge 460 del 4 dicembre 1997.
Art.12- Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge. L’Associazione provvede alla tenuta di :
– Libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– Libro degli aderenti all’Associazione
Art. 13 Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013.
Entro il 31 marzo , prorogabile al 30 aprile, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea .
Entro il 30 novembre, prorogabile al 31 dicembre, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 14 – Divieto di distribuzione di utili
L’Associazione non può distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse.
Art. 15-Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 N. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste per l’Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 16- Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ ex bono ed ex equo”, senza formalità di procedura, salvo contradditorio, entro 60 gg dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 17– Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, i subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.